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Ottimizzato per i laboratori di ricerca, è progettato nel campo della ricerca sul cancro per studi in vitro, in vivo, ex vivo/phantom, ablazione di tumori su piccoli animali (sonicazione cellulare ecc), in ambito farmacologico per il drug delivery permette ai ricercatori di effettuare studi sull’assorbimento dei farmaci da parte dei tessuti (fegato, pancreas, mammella, rene, ecc.). Il VIFU 2000 è un sistema compatto integrato per offrire una gestione efficiente dello spazio, garantendo risultati accurati di trattamento e incrementando la produttività della ricerca.
Modulo HIFU
Range di frequenze 1-3MHz
Temperatura massima/Intensità acustica 100°C
Range di potenza
Modulo di Imaging
Range di frequenza del trasduttore : 3-12MHz (C/F: 7MHz)
Sistema 3D
Controllo posizione Controllo posizione del target (X, Y, Z)
Capacità di penetrazione: 20cm x 15cm x 20cm
Vasca:
Temperatura dell’acqua: 37°C
Dimensioni: 23cm x 23cm x 23cm
Punti di forza:
Approccio non invasivo
High Intensity Focused Ultrasound (HIFU 500KHz-3MHz)
Piattaforma ottimizzata per l’uso su piccoli animali
Guida ad ultrasuoni con visualizzazione in tempo reale durante il trattamento
Sistema di posizionamento avanzato per alta precisione sull’identificazione del bersaglio
Flessibilità totale nell’impostazione dei parametri di trattamento
Piattaforma modulare per un set-up personalizzabile
Piattaforme a scelta con o senza vasca
Interfaccia utente semplice e personalizzabile
Per chi è indicato ?
Aziende farmaceutiche (per screening preclinici e ricerca sui farmaci)
Enti di ricerca e Università (per ricerca sul cancro, terapia genica)
Aziende biomedicali
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 - Articolo 21
E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
* Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.
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